Art. 15-bis e compensazioni GSE
Art. 15-bis e compensazioni GSE
Quadro sintetico del meccanismo di compensazione e degli effetti sulle imprese.
Che cosa riguarda il meccanismo
L’art. 15-bis del D.L. 4/2022 ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete da alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il Comitato intende documentare se l’applicazione delle compensazioni tenga adeguatamente conto della sostenibilità economica delle imprese, della continuità aziendale, degli investimenti realizzati e delle differenze tra piccoli produttori, grandi gruppi industriali e fondi di investimento.
Punto centrale: il ricavo non coincide con l’utile. Dai ricavi devono essere sostenuti costi di gestione, finanziamenti, manutenzioni, obblighi regolatori e adempimenti di settore.
Perimetro da verificare
- Impianti fotovoltaici superiori a 20 kW con premi fissi del Conto Energia non dipendenti dal prezzo di mercato.
- Impianti superiori a 20 kW da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica non incentivati ed entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010.
- Applicazioni successive con tetto sui ricavi di mercato ex Legge 197/2022 per impianti non rientranti nell’art. 15-bis.
| Questione | Impatto operativo | Posizione del Comitato |
|---|---|---|
| Compensazioni GSE | Riduzione dei flussi finanziari disponibili | Serve verifica della sostenibilità aziendale prima di prelievi rilevanti |
| Piccoli produttori | Minore accesso al credito e minore capacità di assorbire shock finanziari | Serve distinzione rispetto a grandi operatori e fondi |
| Adempimenti RAEE/CCI | Rischio di effetti a cascata sulla continuità operativa e sugli incentivi | Serve protezione delle somme necessarie agli obblighi regolatori |