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Contenzioso e giurisprudenza

Questa pagina raccoglie, in forma ordinata e cronologica, i principali passaggi giudiziari relativi all’art. 15-bis del D.L. 4/2022. L’obiettivo è esporre i fatti documentali, le date essenziali e i collegamenti ufficiali alla sentenza Secab della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai successivi rinvii pregiudiziali e all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 28 luglio 2026.

Chiave di lettura
  • ricostruzione fondata su provvedimenti, sentenze e fonti pubbliche;
  • ordinamento dei passaggi secondo la loro successione temporale;
  • collegamenti diretti ai documenti principali e ai riferimenti esterni attivi.
C-423/23Sentenza Secab della Corte di Giustizia dell’Unione europea
22.01.2026Data di emissione della sentenza della Corte di Giustizia UE
06.05.2026Consiglio di Stato: conferma dei nuovi rinvii pregiudiziali
28.07.2026Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, R.G. 5895/2026
Nota documentale. La pagina ha finalità esclusivamente informative e ricostruttive. I contenuti riportano fatti, date e riferimenti pubblici, senza sostituire le valutazioni dei professionisti incaricati nei singoli giudizi.

Cronologia essenziale

La vicenda giudiziaria relativa all’art. 15-bis si è sviluppata attraverso ricorsi promossi davanti alla giustizia amministrativa nazionale e rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. I passaggi sotto indicati seguono l’ordine cronologico dei principali atti e provvedimenti richiamati.

7 luglio 2023 — Rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia

Il TAR Lombardia ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito della controversia Secab Soc. coop. contro ARERA e GSE. La domanda è pervenuta alla Corte il 10 luglio 2023 ed è stata iscritta come causa C-423/23.

22 gennaio 2026 — Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-423/23, Secab

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, ha pronunciato la sentenza Secab, ECLI:EU:C:2026:32, riguardante la compatibilità del meccanismo nazionale di tetto ai ricavi con il diritto dell’Unione.

6 maggio 2026 — Consiglio di Stato e nuovi rinvii pregiudiziali

Il Consiglio di Stato ha confermato la permanenza delle questioni già rimesse alla Corte di Giustizia, ritenendo non esaurito il quadro interpretativo successivo alla sentenza Secab. Le nuove cause pregiudiziali risultano indicate come C-878/25, C-879/25, C-880/25 e C-881/25.

28 luglio 2026 — Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, R.G. 5895/2026

Nel giudizio promosso da Giulman Solare s.r.l. contro ARERA e GSE, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della celere fissazione del merito, disponendo la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza.

La sentenza Secab della Corte di Giustizia UE

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 gennaio 2026, causa C-423/23, Secab Soc. coop. contro ARERA e GSE, ha esaminato il rinvio pregiudiziale promosso dal TAR Lombardia in relazione alla disciplina nazionale che fissa un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta da determinate fonti rinnovabili.

La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale adottata anteriormente al Regolamento (UE) 2022/1854 che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, abbia fissato un tetto sui ricavi di mercato senza garantire ai produttori di conservare il 10% dei ricavi eccedenti tale tetto.

Quanto al metodo di determinazione del tetto, la Corte ha ritenuto non incompatibile un valore calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi della zona di mercato nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell’inflazione, purché la normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. La verifica concreta di tale condizione è stata rimessa al giudice nazionale, sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti.

La Corte ha inoltre precisato che il diritto dell’Unione non impone necessariamente agli Stati membri di prevedere un tetto sui ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta da carbon fossile, né un tetto differenziato per i produttori da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche.

Dato essenziale: la sentenza Secab non ha disposto l’annullamento dell’art. 15-bis, ma ha rimesso al giudice nazionale la verifica concreta della compatibilità del meccanismo con la salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Leggi il testo integrale della sentenza Secab

La posizione del Consiglio di Stato dopo Secab

Dopo la sentenza Secab, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ulteriori questioni pregiudiziali già sollevate non fossero integralmente sovrapponibili a quelle definite dalla Corte di Giustizia. In questa prospettiva, ha confermato la necessità di un ulteriore chiarimento sulle condizioni di compatibilità, secondo il diritto dell’Unione precedente e successivo al Regolamento (UE) 2022/1854, di una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

Le cause C-878/25, C-879/25, C-880/25 e C-881/25 risultano quindi ancora pendenti presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea come richieste di pronuncia pregiudiziale collegate al contenzioso nazionale sull’art. 15-bis.

Il rilievo documentale di questo passaggio consiste nel fatto che, successivamente a Secab, il contenzioso europeo non risulta esaurito e continua a svilupparsi su profili ulteriori.

Apri il riferimento pubblico del 6 maggio 2026

Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 28 luglio 2026

Con ordinanza del 28 luglio 2026, nel ricorso R.G. 5895/2026, il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia n. 583/2026.

Il Collegio ha rilevato che il TAR aveva motivato sul fumus esclusivamente con riferimento alla dubbia giurisdizione del giudice amministrativo sugli avvisi di pagamento, senza esaminare la rilevanza delle questioni di compatibilità con il diritto unionale del meccanismo a due vie previsto dall’art. 15-bis.

L’appello cautelare è stato accolto ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., cioè per la celere fissazione della trattazione nel merito della causa. L’ordinanza non costituisce un blocco generale delle compensazioni, ma dispone l’accelerazione del giudizio di merito davanti al TAR.

Apri l’ordinanza del 28 luglio 2026

Stato documentale della vicenda

Data Autorità / giudice Atto Contenuto documentale
7 luglio 2023 TAR Lombardia Ordinanza di rinvio pregiudiziale Domanda alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto unionale.
22 gennaio 2026 Corte di Giustizia UE Sentenza C-423/23, Secab Pronuncia sulla compatibilità del tetto ai ricavi e rinvio al giudice nazionale della verifica concreta sul pregiudizio agli investimenti nelle energie rinnovabili.
6 maggio 2026 Consiglio di Stato Ordinanze sui rinvii pregiudiziali Conferma della rilevanza delle questioni non integralmente sovrapponibili a quelle decise in Secab; risultano pendenti le cause C-878/25, C-879/25, C-880/25 e C-881/25.
28 luglio 2026 Consiglio di Stato Ordinanza cautelare R.G. 5895/2026 Accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito presso il TAR.